ࡱ> VXU9 Ybjbj.p"I l|\X   8P 4 $8       $ 0 0$ E$$$   $ $$ U-.TP ,[0|$ Il ruolo del principio deguaglianza nei sistemi multilevel: riflettendo su alcune recenti sentenze della Corte di Giustizia* di Marzia Barbera Facolt di Giurisprudenza Universit di Brescia A ridosso delladozione della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, si era cominciato a ragionare sugli effetti che lentrata in campo del principio di eguaglianza avrebbe operato sullassetto di competenze stabilito dai Trattati. Secondo una delle letture proposte, a causa delle restrizioni poste dalle clausole orizzontali della Carta di Nizza, il principio di eguaglianza avrebbe potuto essere invocato solo se la disparit di trattamento si fosse verificata in una delle aree di competenza della Comunit . Il problema che leguaglianza non una competenza, ma un principio generale, la cui operativit taglia trasversalmente tutto lordinamento comunitario, non diversamente da quanto accade negli ordinamenti nazionali. Non era perci difficile prevedere che il principio deguaglianza e i divieti espressi di discriminazione avrebbero invece potuto essere proprio il grimaldello in grado di scardinare lassetto ipotizzato dagli estensori della Carta . * Questo scritto, che riprende in parte considerazioni gi svolte nellintroduzione al volume M. Barbera (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio, Giuffr, Milano, 2007, stato presentato al convegno internazionale The Protection of Constitutional Rights in Modern Democracies: A Comparative Perspective, tenutosi allUniversit G. DAnnunzio di Pescara l 11-12 dicembre 2007, e fa parte di uno studio pi ampio sul dialogo fra le corti nei sistemi di protezione multilevel dei diritti fondamentali, condotto insieme a Giulio Itzcovich, anchegli dellUniversit di Brescia. Vi qualche segno che questa previsione comincia a realizzarsi. Lo dimostrano intanto la sentenza Mangold  e le preoccupate reazioni che essa ha provocato, sia a livello nazionale che a livello comunitario. La decisione ha dato modo alla Corte di Giustizia di leggere i divieti specifici di discriminazione sanciti dal nuovo diritto antidiscriminatorio come espressione di un principio generale di eguaglianza che da considerare un principio generale del diritto comunitario e che trova la sua fonte gi in vari strumenti internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. Si tratta di unaffermazione non inedita ; inedita invece la conseguenza che ne trae la Corte, e cio che Il rispetto del principio generale della parit di trattamento, in particolare in ragione dellet, non dipende, come tale, dalla scadenza del termine concesso agli Stati membri per trasporre una direttiva intesa a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni Ci considerato, compito del giudice nazionale, adito con una controversia che mette in discussione il principio di non discriminazione in ragione dellet, assicurare, nellambito della sua competenza, la tutela giuridica che il diritto comunitario attribuisce ai singoli, garantendone la piena efficacia e disapplicando le disposizioni eventualmente configgenti della legge nazionale anche quando il termine di trasposizione della detta direttiva non ancora scaduto. Dunque, sembra dire la Corte, in quanto specificazione di un principio di eguaglianza che esiste indipendentemente dalle direttive, i divieti di discriminazione vivono di una vita propria, che prescinde dai comportamenti attuativi o omissivi degli Stati membri, e prescinde anche dallassetto presente e futuro delle competenze. Dalla natura precisa e incondizionata di tale principio, discende la conseguenza che anche le specificazioni del principio stesso possono spiegare i propri effetti su tutti i consociati ed essere dunque invocate dai privati verso lo Stato e dai privati verso altri privati. Si finisce, per questa strada, per attribuire ad una direttiva non ancora trasposta un effetto simile allefficacia diretta orizzontale delle direttive trasposte in un giudizio che oppone due privati. Che, infatti, sia in ultimo la direttiva quadro, e non (solo) il principio generale deguaglianza, a fungere da parametro interpretativo di riferimento per il giudice nazionale dimostrato dal richiamo espresso che la Corte opera alle disposizioni della direttiva stessa, ed in particolare a quelle dellart. 6, che individuano le ipotesi di giustificazione legittima delle distinzioni basate sullet. Conseguenza di tale impostazione che una scelta di politica occupazionale di uno Stato Membro che, nella prima parte della sentenza, la Corte aveva dichiarato non sindacabile alla luce della dir. n. 99/70 relativa al lavoro a tempo determinato, ed in particolare alla luce della clausola di non regresso ivi contenuta, lo diventa, invece, nella seconda parte della stessa sentenza, alla luce di una delle declinazioni del principio di eguaglianza, e precisamente del divieto di discriminazioni fondate sullet e del connesso criterio di proporzionalit. In tal modo, il controllo deguaglianza finirebbe per assumere nellordinamento comunitario una latitudine simile a quella che riveste negli ordinamenti costituzionali nazionali rispetto a qualsiasi differenziazione normativa (sub specie di controllo di legalit diffuso), senza che rilevino la fonte o la natura delle competenze nel cui esercizio latto sia stato adottato. Secondo unautorevole opinione, quella resa dallAvvocato generale Geelhoed nella causa Chacon Navas c. Eurest Colectividades SA in tema di discriminazioni basate sulla disabilit , il rischio di uninterpretazione cos estensiva della portata del principio di non discriminazione quello travalicare i limiti stabiliti dallart. 13 del Trattato CE alloperativit del principio stesso, limiti che attengono tanto al carattere sussidiario della clausola di non discriminazione, quanto al rispetto delle rispettive competenze della Comunit e degli Stati Membri. In tal modo, lampio margine di valutazione discrezionale di cui gli Stati godono nella scelta delle misure atte a realizzare i loro obiettivi, ad esempio in materia di politica occupazionale, rispetto alla quale la Comunit dispone tuttal pi di competenze parziali, ma pi spesso complementari, verrebbe ridotto al di l di quanto non consenta lattuale riparto di competenze. Non possibile in questa sede entrare nel merito delle ardue questioni sollevate dallAvvocato generale, e riprese in un commento editoriale alla sentenza della rivista Common Market Law Review, dove si fa rilevare come limpossibilit di superare la teoria delleffetto diretto solo verticale delle direttive trovi origine, una volta di pi, nella diversa natura conferita ai poteri della Comunit da atti come i regolamenti e come le direttive . In un caso come nellaltro, quello che si manca di osservare che questi effetti sono collegabili non alla direttiva in s, e neppure in altri principi, quali quelli contenuti nella Carta di Nizza, che vengono definiti dallautore della nota, con un certo spregio a dire il vero, a wide range of social aspirations (grouped) under the heading of Solidarity, ma alloperare del principio di eguaglianza. Tuttavia, il richiamo quasi dolente dellAvvocato Gellhoed nella causa Chacon navas non rimasto inascoltato. Come avviene in molti casi, le argomentazioni della Corte sono molto pi concise di quelle dellAvvocato generale. Ma la Corte non si sottrae allinvito alla prudenza nel quale questultimo si era speso. In un conciso ma significativo passaggio, il giudici precisano che: ben vero che nel novero dei diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto comunitario compare segnatamente il divieto generale di discriminazioneDa ci non consegue tuttavia che lambito di applicazione della direttiva 2000/78 debba essere esteso per analogia al di l delle discriminazioni fondate sui motivi enunciati in modo esaustivo nellart. 1 di questultima. possibile che i giudici abbiamo solo voluto richiamare la differenza che corre fra il principio generale di eguaglianza (di cui il divieto generale di discriminazione il risvolto negativo, laltra faccia della medaglia) e i divieti specifici di discriminazione, in termini di profondit di scrutinio e di ammissibilit di deroghe e giustificazioni; ma anche possibile che essi abbiano voluto compiere un passo indietro rispetto a Mangold, consapevoli del fatto che una delle implicazioni di maggior portata di tale decisione sia quella di introdurre un sindacato di ragionevolezza diffuso, simile a quello esercitato dalle corti costituzionali. Alla stregua di tale sindacato, anche il diverso trattamento di due situazioni che potrebbero astrattamente ritenersi simili, quali la malattia e la disabilit, potrebbe, in quanto irragionevole, cadere sotto un sospetto di illegittimit, a prescindere dallesclusione delluna e dallinclusione dellaltra nella lista dei divieti espressi di discriminazione. Che la Corte esiti a proseguire su questa strada comprensibile, ma ci che ne deriva una giurisprudenza oscillante e incerta non solo sui grandi principi, ma anche sulle specifiche questioni che il nuovo diritto antidiscriminatorio pone In altre recenti sentenze la Corte compie altri due passi di questo incerto cammino, questa volta in direzione di un ampliamento del raggio dazione del diritto comunitario e del ruolo del giudice europeo. Ancora una volta di scena leguaglianza. La prima la causa Cordero Alonso. In essa la Corte, dovendosi pronunciare sulla compatibilit della legislazione spagnola con la normativa comunitaria in tema di tutela del lavoratore in caso di insolvenza del datore di lavoro (direttiva 80/987 CEE, come modificata dalla direttiva 2002/74 CE) , aveva preliminarmente dovuto affrontare le questioni, postegli dal giudice nazionale, se il principio di supremazia del diritto comunitario rispetto al diritto nazionale comporti, di per s e senza necessit di disposizioni esplicite di diritto interno, lattribuzione agli organi giurisdizionali nazionali del potere di disapplicare qualsiasi tipo di norma di diritto interno che sia contraria al diritto comunitario, indipendentemente dal rango di tale norma nella gerarchia delle fonti, vale a dire anche una norma di rango costituzionale (v. punto 25 a) e se nellapplicare le norme di diritto interno di attuazione delle disposizioni comunitarie, essi siano vincolate dal principio delluguaglianza dinanzi alla legge e dal divieto di discriminazione risultante dal diritto comunitario, con la portata precisata dallinterpretazione fornitane dalla Corte, bench essa possa non coincidere con linterpretazione dellanalogo diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione spagnola quale interpretato dalla giurisprudenza del Tribunal Constitucional espaol (v. punto 25b). Ebbene la Corte ha risposto affermativamente a tutte e due le domande, oltre a ritenere nel merito che una violazione del principio di eguaglianza effettivamente vi fosse, con la conseguenza di far materializzare un fantasma pi volte evocato, vale a dire quella di un possibile conflitto fra alte corti, giacch, proprio sul punto controverso il Tribunal Constitucional si era espresso nel senso della compatibilit della normativa contestata con la clausola deguaglianza sancita dallart. 14 della Costituzione spagnola. Il giudice nazionale diventa in tal modo linterlocutore diretto del giudice europeo: lo scambio di messaggi fra corti  sembra svolgersi ormai eludendo il confronto con i custodi delle costituzioni nazionali. Il principio di supremazia classico, che vede il diritto nazionale cedere di fronte al diritto comunitario, si trasforma in un principio di supremazia ermeneutica, che assicura anche la prevalenza del diritto vivente comunitario rispetto a quello nazionale . Come stato osservato, nel caso Cordero Alonso, le tensioni provocate da questa lettura del principio di supremazia non conducono ancora alla rottura: linterpretazione della Corte di Giustizia in tema di principi generali prevale su quella delle corti costituzionali solo nel caso in cui le normative nazionali da sindacare rientrino nella sfera di applicazione del diritto comunitario  Ma anche questultima barriera sembra cedere nelle altre due decisioni che si vogliono proporre allattenzione di chi legge: la decisione resa nel caso Del Cerro Alonso, e quella resa nel caso K.B.. In tutte i casi, il principio generale in questione era il principio di eguaglianza. Nella prima, recentissima sentenza Del Cerro Alonso, la Corte, contravvenendo allopinione dellAvvocato generale Poiares Maduro,, ha ritenuto che il divieto di discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo determinato, sancito dalla direttiva 1999/70/CE , si applichi a tutte le condizioni di impiego, ivi compresa la retribuzione, nonostante tale materia sia espressamente esclusa dallart. 135,n. 5 del Trattato dalle competenze comunitarie. La Corte fa qui una sottile distinzione basata su un argomento di tipo teleologico: lesclusione della retribuzione dal novero delle materie sulle quali la Comunit competente a emanare prescrizioni minime dirette al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori trova ragion dessere nellautonomia normativa che deve essere lasciata alle parti sociali, cui storicamente demandato il compito di stabilire il il costo del lavoro. Ma tale esclusione non opera in relazione a ogni questione connessa alla retribuzione, a pena di svuotare di gran parte dei loro contenuti linsieme delle competenze in materia di rapporti di lavoro (a cominciare da quelle che concernono le condizioni di impiego ,(art. 137 n. 1, lett.c Trattato CE)). Qui il principio di non discriminazione a richiedere che un dato elemento retributivo sia riconosciuto a prescindere dalla tipologia contrattuale scelta (a tempo determinato o indeterminato) e questo perch il principio di non discriminazione opera in relazione allinsieme delle condizioni dimpiego, ivi compresa la retribuzione. La regola della competenza, insomma cede alla regola delleguaglianza, poich decidere il contrario significa ridurne la portata. Il diritto a non essere discriminati attraversa il campo delle materie perch una non materia. Ma a questa smaterializzazione delleguaglianza  non si accompagna una neutralizzazione n delle questioni di valore che leguaglianza sottintende, n dei conflitti fra ordinamenti. Ne la riprova lultimo dei casi che esamineremo: il caso K.B.. Chiamata a giudicare se vi fosse una violazione del principio di non discriminazione sulla base del sesso da parte del legislatore britannico per il fatto che questultimo non consentiva che il mutamento di sesso venisse registrato allanagrafe, impedendo cos a un transessuale di contrarre matrimonio e di godere di tutti i benefici connessi (compresa la possibilit per la vedova di ricevere la pensione di reversibilit), la Corte di Giustizia ha ancora una volta risposto di s. E questo nonostante il fatto che il principio di eguaglianza finisse cos per incidere sul regime dello stato civile britannico, materia sicuramente estranea e lontana dalle competenze della Comunit. Il Regno Unito ha dovuto di fatti adeguare la legge interna alla decisione della Corte (oltre che a precedenti decisioni della Corte di Strasburgo). Uneminente costituzionalista, Marta Cartabia, commentando la sentenza, si chiesta: non si realizza forse cos una discutibile invasione della tutela comunitaria dei diritti in ambiti spettanti alle Costituzioni nazionali? In fondo, si chiede la studiosa, perch deve essere la Corte di giustizia di Lussemburgo ad imporre allordinamento inglese il riconoscimento dei diritti dei transessuali? Non bastano le cure delle Corti britanniche e della Corte di Strasburgo? La risposta potrebbe essere fin troppo semplice: non bastano perch ormai la giurisdizione sui diritti della Corte di Giustizia non sostanzialmente diversa da quella dellaltra Corte europea e delle Corti costituzionali. Ma ci non sarebbe sufficiente a spiegare perch il principio di eguaglianza, e in generale tutti i diritti e i principi fondamentali, sembravano in qualche modo bucare trasversalmente le sovranit in integrazione, o in conflitto, trasformandone le competenze . Possiamo ipotizzare che, nel caso del principio di eguaglianza ci accada, come si gi detto, perch esso funziona come un metaprincipio, capace di spostare i confini delle competenze, trasformandoli in confini mobili. Dunque, anche nel processo di integrazione europea, il principio di eguaglianza (anche nella declinazione in negativo di principio di non discriminazione) mostrerebbe lattitudine a giocare il ruolo che esso ha sempre svolto in tutti i sistemi di governo multilevel, che quello di forzare i limiti della ripartizione di competenze (e dunque di potere) fra centro e periferia, e di estendere la giurisdizione delle corti chiamate a darvi applicazione (cos rafforzando anche il potere giudiziario rispetto al potere politico). Si tratta, come si detto, di limiti e competenze mobili, e non potrebbe essere altrimenti, dato il carattere dinamico del processo di integrazione comunitario. Ma occorre riconoscere che ci accade sempre di pi anche per tutti i diritti che si pongano come diritti fondamentali. Nei rapporti fra diritto interno ed esterno, i diritti fondamentali stanno diventando soprattutto una tecnica di gestione di conflitti: la protezione dei diritti fondamentali rivendicata dal giudice nazionale come competenza statale, come libert dello Stato, ed rivendicata dal giudice comunitario come competenza comunitaria, come libert della Comunit. La protezione dei diritti fondamentali libert di decidere sulla violazione dei diritti fondamentali. In tal modo, i diritti fondamentali consentono di concepire i conflitti fra gli ordinamenti non solo come politici o istituzionali, ma come giuridici e decidibili giudizialmente .. Tuttavia, come rivelano le stesse decisioni qui analizzate, la tecnica di giudizio che le corti hanno finora applicato un tecnica altamente flessibile, negoziabile, bilanciabile da caso a caso e traducibile fra gli ordinamenti in gioco . Se cos, i rischi di colonialismo giurisdizionale evocati da Marta Cartabia, la possibilit che , in nome di una battaglia di civilizzazione condotta con larma dei diritti fondamentali, si sacrifichino i modelli culturali e storici gi esistenti, per giungere ad unomologazione ai dei modelli pi forti (ma quali?), sembrano rimanere ancora abbastanza remoti.  Kenner J. , Economic and Social Rights in the EU Legal Order: The Mirage of Indivisibility, in Hervey T., Kenner J. A (a cura di), Economic and Social Rights under the EU Charter of Fundamental Rights. A Legal Persepective, Hart Publishing, Oxford-Portland, 2003, p. 19.  Cfr. Barbera M., The Unsolved Conflict: Reshaping Family Work and Market Work in the EU Legal Order, in Hervey T., Kenner J., Economic and Social Rights under the EU Charter of Fundamental Rights. A Legal Persepective, op.cit., p. 152.   Cgce 22.11.2005, Mangold c. Helm, causa C144/04, in Racc., 2005, p. 9981.  Si vedano , ad esempio, Cgce 12 dicembre 2002, Caballero c. Fondo de Garanta Salarial, causa C-442/00, Racc., pag.11915; 12 luglio 2001, Jippes e a. c. Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, causa C-189/01, Racc. pag. 5689; 23 novembre 1999, Portogallo c. Consiglio, causa C-149/96, Racc. pag. 8395; 17 aprile 1997, EARL de Kerlast c. Union rgionale de coopratives agricoles (Unicopa) e Cooprative du Trieux, causa C15/95, Racc. pag.1961.  Secondo quanto ritenuto dalla Corte gli Stati membri dispongono incontestabilmente di un ampio margine di valutazione discrezionale nella scelta delle misure atte a realizzare i loro obiettivi in materia di politica sociale e di occupazione.  Cgce 11.7.2006, Chacon Navas c. Eurest Collectividades SA, causa C-13/05, in http://www.europa.eu.lex/curia  Editorial Comments, Horizontal direct effect - A law of diminishing coherence?, in ILJ, 2006, p. 4;  Chacon Navas, punto 56. Cgce 27.4.2006, Cordero Alonso .c. Fondo de Garantia Salarial (Fogasa),, causa C-81/05, in http://www.europa.eu.lex/curia  Sciarra S., Integration Through Courts: Art. 177 as a Prefederal Device, in S.Sciarra (ed.). Labour Law in the Courts, national Judges and the European Court of Justice, Hart Publishing, Oxford, 2001.  Lazari A., Aplicacion Judidicial del derecho comunitario en Espugna y en otros paises de la UE, in Revista electronica de estudios internacionales, 2007.  Bronzini G.,. Piccone V, La giurisprudenza in movimento: luci ed ombre nel porcesso di costruzione di uno ius commune, in G. Bronzini, V. Piccone (a cura di), La Carta e le Corti, Cimenti, Taranto, 2007, p. 288.  Cgce 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso c. Osakidetza- Servicio Vasco de Salud, causa C- 307/07, in http://www.europa.eu.lex/curia  Di un processo di smaterlializazione dei diritti fondamentali che dovrebbero valere per un ambito indeterminato di rapporti parla Giulio Itzcovich in Sovranit dello Stato e sovranit dei diritti. Il caso Federfarma, mimeo. Cgce 7.1.2004, K.B. c. National Health Service Pensions Agency, Secretary of State for Health, causa ii1/1  Cfr. Cartabia M.Lora dei diritti fondamentali nellUnione Europea, in M. Cartabia (a cura di), I diritti in azione. Universalit e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 59.  Cfr. G. Itzcovich, op.cit.  Cfr. Itzcovich G., op. cit..  Ibidem.  Cfr.. Cartabia M, op. cit., p. 58.     2 < $ ' R Z [ r s 2g⺬⡓vjCJOJQJ]^JaJ6CJOJQJ^JaJ!j0JCJOJQJU^JaJCJOJQJ\]^JaJCJOJQJ^JaJj0J6CJU]aJ6CJ]aJCJ56j0JCJUaJCJaJmH sH mH sH CJaJ5CJ ]aJ 5CJ aJ 5CJaJmH sH % i $dh`a$7]7[$^`7$8$H$$a$ $7$8$H$a$$a$"M YYBCQ&one r <#=#$$1)?)@)B)*//11m2n222}33ֺȬȘȉȬȉȘȬȉsbb!j0JCJOJQJU^JaJ*j0J6CJOJQJU\]^JaJ6CJOJQJ\]^JaJ'j0JCJOJQJU\]^JaJ6CJOJQJ\^JaJ6CJOJQJ]^JaJCJOJQJ\]^JaJCJOJQJ^JaJ6CJOJQJ^JaJ$j0JCJOJQJU]^JaJ&C !?#@#$().0p2356<Y@5B DGJM M!M"M5N$O$a$ $1$^a$ $dh`a$333444475G5H5J588::L<M<====2B3BDD EEF&H!I'IIIJJJKKLL"M#M0M~MMN5N6NHNNNOOO6]mH sH mH sH  j0JU0JCJOJQJ^JaJ6CJOJQJ\^JaJCJOJQJ\]^JaJ$j0J6CJOJQJU^JaJ6CJOJQJ^JaJ!j0JCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJ5O$O%O&O'O9OIO^ObOtOuOOOOOOOOOOOPPBPCPTPZPcPePvPPPPPPP Q1Q6QBQCQ8R9RJRsRRRRRRRRRRRRS S SSSS *mH sH  :mH sH 6]mH sH mH sH 0J56CJ\]CJaJ6CJ]aJCJaJ6CJ]aJ 6CJ]CJj0JCJU6]mH sH  j0JUmH sH =$OtOBQ8RR S'SSnT UUjVPWWXXXX Y YYYYYY$a$$1$a$1$[$^` $7$8$H$a$S'S(S8SGSHSmSSSSSSSTOTnToT{TU U U%UtUUUUUUUU7VKViVjVkVW=WGWPWQW^WaWiWWWWWóv(B* CJOJQJ\^JaJmH phfsH +6B* CJOJQJ\^JaJmH phfsH #6CJOJPJQJ^JaJmH sH 6CJOJQJ^JaJmH sH CJOJQJ^JaJmH sH !j0JCJOJQJU^JaJ 6mH sH mH sH 6]6 j0JUmH sH .WWWX X}XXXXXXXXXXXXY Y YYYYYYYYYCJOJQJ^JaJ jU 6mH sH mH sH 6 j0JUYYYYYY $dh`a$,1h. A!n"n#$n%  i:@: NormaleCJ_HaJmHsHtHR@R Titolo 1%$$dh7$8$@&H$`a$ 6]aJNA@N Carattere predefinito paragrafoP@P Testo nota a pi di paginaCJaJL&@L Rimando nota a pi di paginaH*dC@d Rientro corpo del testo$dh7$8$H$`a$aJF^@"F Normale (Web)CJOJPJQJ^JaJ^O2^ c01pointnumerotealtn#$7d[$^7`a$@OB@ c02alineaalta$7^7a$:W@Q: Enfasi (grassetto)5\RbR c37centregras$7^7a$5OJPJQJ\^JPrP cfootnotetext$R^R`a$CJaJZr <?%-m./G1L892>@FGHU R LH . | Up iC?@$$%*,p./128Y<5> @CFI I!I"IBM8NN O'OOnP QQjRPSSTTTT U UUUUUU00000000000000000000000000@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 0@0@0@0@0 0 3OSWY-02356$OYY.147Y/2<<C|RY  RZgmnsw}~|PXeklq `"j"1%8%9%?%''b*p*q*x*++....0000A1G111114455'89899~<<@@ABFFGG"IIIIIIIIJ7J:J?@ABCDFGHIJKLNOPQRSTWRoot Entry F<-.TY1Table9WordDocument.pSummaryInformation(EDocumentSummaryInformation8MCompObjnObjectPool<-.T<-.T  FDocumento di Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q