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Altri Provvedimenti Sentenza (27/02/2007)

Autorità: Corte internazionale di giustizia

Data: 27/02/2007

Oggetto: Gli atti di chi ha commesso crimini di genocidio a Srebrenica non possono essere attribuiti alla Serbia sulla base del diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati. Ai fini della responsabilità degli Stati in diritto internazionale, persone o gruppi di persone possono essere assimilati ad organi di uno Stato quando essi agiscano sotto la totale dipendenza di questo Stato, essendone semplici strumenti. Per quanto riguarda la Serbia, non è emerso con certezza né che esistesse un tale rapporto di dipendenza e nemmeno che le autorità di Belgrado fossero state informate preliminarmente della decisione di uccidere tutti gli uomini adulti della comunità musulmana di Srebrenica, Quindi non sussiste neanche responsabilità per complicità in genocidio a norma dell'art. III.e) della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio . Sussiste invece una violazione da parte della Serbia del suo obbligo di prevenire il genocidio di Srebrenica, con una conseguente responsabilità internazionale, perché il Governo era in possesso di informazioni che lo obbligavano a fare ogni sforzo per impedirlo. Sussiste una violazione da parte della Serbia del suo obbligo di punire il genocidio, anche in relazione al suo obbligo di cooperare con il Tribunale penale internazionale per i crimini commessi nei territori della ex-Yugoslavia. Per quanto riguarda la domanda di riparazione proposta dalla Bosnia-Erzegovina, la Corte ha ritenuto di non essere stata in grado di giudicare con sufficiente certezza se il genocidio di Srebrenica sarebbe stato impedito se la Serbia avesse adottato una condotta rispettosa dei suoi obblighi di prevenzione del genocidio. Di conseguenza, la forma più appropriata di riparazione non può essere ritenuto l'indennizzo, quanto piuttosto la stessa dichiarazione – fatta dalla Corte – che la Serbia ha violato i suoi obblighi di prevenzione del crimine di genocidio. Sulla questione della riparazione appropriata per la violazione dell'obbligo di punire gli atti di genocidio, la Corte ha sottolineato come la Serbia sia tuttora inadempiente al suo obbligo di trasferire al TPIY le persone accusate di genocidio, particolarmente il generale Ratco Mladić che aveva diretto il massacro di Srebrenica.

Parti: Bosnia- Erzegovina contro Serbia-Montenegro

Lingua Originale: Francese

Classificazione: Art. 2 Diritto alla vita

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