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Giurisprudenza C-537/07 (16/07/2009)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di Giustizia delle Comunità Europee

Data: 16/07/2009

Oggetto: La Corte ha affermato che l’accordo quadro sul congedo parentale non impone agli Stati membri di prevedere, durante il periodo del congedo parentale, la continuità della percezione delle prestazioni previdenziali. Tale previsione, tuttavia, non può essere invocata dai singoli nei confronti delle pubbliche istituzioni. La Corte ha altresì concluso che nel calcolo della pensione di invalidità permanente di un lavoratore è possibile tenere conto del fatto che quest’ultimo ha beneficiato di un periodo di congedo parentale a tempo parziale, durante il quale ha versato ed acquisito diritti pensionistici proporzionalmente alla retribuzione percepita. Il principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale non impedisce che un lavoratore acquisisca, durante il periodo di congedo parentale a tempo parziale, diritti alla pensione di invalidità permanente in funzione dell’orario di lavoro effettuato e della retribuzione percepita e non come se avesse svolto un’attività a tempo pieno.

Parti: Evangelina Gómez Limón Sánchez Camacho

Classificazione: Uguaglianza - Art. 23 Parità uomo/donna - Solidarietà - Art. 33 Congedi parentali

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