Giurisprudenza 23458/02 (25/08/2009)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani
Data: 25/08/2009
Oggetto: La Corte ha dichiarato, all’unanimità, che non vi è stata violazione dell’articolo 2 della Convenzione sul piano materiale per quanto riguarda l’uso eccessivo della forza; con cinque voti contro due, che non vi è stata violazione dell’articolo 2 della Convenzione sul piano materiale per quanto riguarda gli obblighi positivi di tutelare la vita; con quattro voti contro tre, che vi è stata violazione dell’articolo 2 della Convenzione sul piano procedurale; all’unanimità, non doversi esaminare il caso sotto il profilo dell’articolo 3 della Convenzione; all’unanimità, non doversi esaminare il caso sotto il profilo degli articoli 6 e 13 della Convenzione; all’unanimità, che non vi è stata violazione dell’articolo 38 della Convenzione.
I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 2, 3, 6 e 38 della Convenzione. In particolare hanno sostenuto che la condotta del militare che ha sparato il colpo mortale coinvolgesse la responsabilità dello Stato italiano, in quanto vi era stato un uso sproporzionato della forza e erano riscontrabili carenze nella pianificazione, l'organizzazione e la gestione dell'operazione di mantenimento dell'ordine e lacune del quadro normativo. Inoltre essi hanno sostenuto che l'inchiesta non era stata effettiva, nel senso dell'articolo 2 della Convenzione. In ordine al primo aspetto (violazione dell’art. 2 della Convenzione sotto l’aspetto materiale), la Corte non ha ravvisato un uso sproporzionato della forza, mentre ha dovuto constatare l’impossibilità di stabilire l’esistenza di un legame diretto e immediato tra le lacune che hanno potuto inficiare la preparazione o la conduzione dell’operazione di mantenimento dell’ordine e la morte di Carlo Giuliani. In merito alle anomalie dell’indagine, la Corte ha evidenziato talune lacune in ordine agli aspetti dell'organizzazione e della gestione delle operazioni di mantenimento dell'ordine pubblico, che non hanno consentito di identificare le persone responsabili di detta situazione. In tale carenza ha ravvisato la violazione dell’art. 2 della Convenzione sotto l’aspetto procedurale.
Parti: Giuliani e Gaggio c/ Italia
Classificazione: Dignità - Art. 2 Diritto alla vita - Art. 4 Tortura - Giustizia - Art. 47 Giustizia: effettività - Processo equo, pubblico