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Giurisprudenza 62617/00 (03/04/2007)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 03/04/2007

Oggetto: Invocando l’ articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e alla corrispondenza) e l’articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo), la Signora Copland si doleva della sorveglianza disposta, ad iniziativa del vicedirettore, sull’utilizzo - da essa effettuato in luogo e orario di lavoro – del telefono, della posta elettronica e del collegamento Internet. La Corte ha ritenuto che la raccolta e la conservazione di informazioni personali concernenti l’utilizzo da parte della Signora Copland del telefono, della posta elettronica e del collegamento Internet costituivano un’ingerenza nell’esercizio del diritto dell’ interessata al rispetto della propria vita privata nonché della corrispondenza e che tale ingerenza non era “prevista dalla legge”, dato che nessuna normativa di diritto interno disciplinava tale sorveglianza all’epoca dei fatti. Se la Corte riconosce che, a volte, per un datore di lavoro possa essere legittimo sorvegliare e controllare l’utilizzo del telefono e di Internet da parte di un dipendente, essa nella fattispecie non è chiamata ad esaminare se l’ingerenza era “necessaria in una società democratica”. Di conseguenza la Corte, all’unanimità, ha dichiarato esservi stata violazione dell’articolo 8 e non doversi esaminare la causa sotto il profilo dell’articolo 13.

Parti: Copland c/ Regno Unito

Classificazione: Libertà - Art. 7 Vita privata - Giustizia - Art. 47 Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice