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Giurisprudenza C-403/09 PPU (23/12/2009)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 23/12/2009

Oggetto: La Corte afferma che il giudice di uno Stato membro nel cui territorio si trova un minore non può concederne in via provvisoria l’affidamento ad uno dei genitori qualora un giudice di un altro Stato membro, competente nel merito, abbia già affidato tale minore all’altro genitore. Il riconoscimento di una situazione d’urgenza in un simile caso contravverrebbe al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni emesse dagli Stati membri, nonché alla finalità del legislatore di ostacolare gli illeciti trasferimenti o mancati rientri di minori da uno Stato membro all’altro.

Parti: Jasna Detiček

Classificazione:

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Segnalazioni: Efficacia della Carta
La Corte rileva che uno dei diritti fondamentali del bambino è quello, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori. A questo proposito, la Corte constata che, il più delle volte, un trasferimento illecito del minore, a seguito di una decisione presa unilateralmente da uno dei suoi genitori, priva il bambino della possibilità di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con l’altro genitore. In tale contesto, la Corte considera che una misura che impedisca al minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i suoi due genitori potrebbe essere giustificata soltanto da un altro interesse del minore di importanza tale da comportarne il prevalere sull’interesse sotteso al citato diritto fondamentale. Tuttavia, una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco, da effettuarsi sulla base di considerazioni oggettive riguardanti la persona stessa del minore e il suo ambiente sociale, deve essere compiuta, in linea di principio, nell’ambito di un procedimento dinanzi al giudice competente a conoscere del merito.