Giurisprudenza C-405/08 (11/02/2010)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 11/02/2010
Oggetto: La Corte con questa sentenza afferma che secondo la Direttiva 2002/14 un lavoratore, il quale non sia membro di un’organizzazione sindacale firmataria di un contratto collettivo che applica le disposizioni di tale direttiva benefici, in applicazione di tale contratto collettivo, della tutela prevista dalla detta direttiva in tutta la sua ampiezza, benché egli non sia membro di un’organizzazione sindacale siffatta. Inoltre poiché conformemente all’art. 7 della detta direttiva, gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei lavoratori godano, nell’esercizio delle loro funzioni, di una protezione e di garanzie sufficienti a permettere loro di realizzare in modo adeguato i compiti che sono stati loro affidati, non è necessario che ai rappresentanti dei lavoratori sia accordata una tutela rafforzata contro il licenziamento. Tuttavia, qualsiasi misura adottata per recepire tale direttiva, a prescindere che sia prevista da una legge o da un contratto collettivo, deve rispettare la soglia minima di protezione prevista dal detto art. 7.
Classificazione: Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione - Solidarietà - Art. 27 Diritti dei lavoratori: informazione - Diritti dei lavoratori: consultazione
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