Home | Chi Siamo | Ricerca avanzata | Link Versione Italiana  English version  France version

 Europeanrights.eu

Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

  Ricerca avanzata

Giurisprudenza C-480/08 (23/02/2010)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 23/02/2010

Oggetto: Secondo la Corte, il cittadino di uno Stato membro che lavora in un altro Stato membro in cui suo figlio ha deciso di proseguire gli studi può avvalersi, nella sua veste di genitore che ha l’effettivo affidamento del figlio, del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante sul solo fondamento del regolamento n. 1612/1968, senza che sia tenuto a soddisfare i requisiti definiti dalla direttiva 2004/38/CE. Il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante di cui gode il genitore non è soggetto né alla condizione che egli disponga di risorse sufficienti in modo da non divenire un onere a carico dell’assistenza sociale di tale Stato membro durante il suo soggiorno né che abbia un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi in tale Stato, né che uno dei genitori abbia svolto, alla data in cui il figlio ha iniziato gli studi, un’attività lavorativa come lavoratore migrante nello stesso Stato membro. Tale diritto di soggiorno viene meno con la maggiore età del figlio, salvo che il figlio continui a necessitare della presenza e delle cure del genitore per poter proseguire e terminare gli studi.

Parti: Teixeira

Classificazione: Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione - Libertà di soggiorno

Testo download Italiano Inglese Francese