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Giurisprudenza C- 395-396/08 (10/06/2010)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 10/06/2010

Oggetto: Secondo la Corte la determinazione del livello dei diversi elementi costitutivi della retribuzione del lavoratore esula dalla competenza del legislatore dell’Unione e continua a spettare incontestabilmente alle autorità competenti nei vari Stati membri, ma nell’esercizio della loro competenza nei settori non rientranti in quella dell’Unione, tali autorità sono tenute a rispettare il diritto dell’Unione. Ne consegue che, nel determinare sia gli elementi costitutivi della retribuzione sia il livello di tali elementi, le competenti autorità nazionali sono tenute ad applicare ai lavoratori a tempo parziale il principio di non discriminazione . I lavoratori a tempo parziale non devono quindi essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo che lavorano a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno implica quindi che l’anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati.

Parti: INPS c/ Bruno, Pettini e altri

Classificazione: Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione

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