Giurisprudenza C-211/2010 PPU (01/07/2010)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 01/07/2010
Oggetto: La Corte, interpretando il regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, ha precisato che la decisione del giudice competente che dispone il ritorno del minore rientra nell’ambito di applicazione del regolamento anche qualora non sia preceduta da una decisione definitiva adottata dal medesimo giudice sul diritto di affidamento del minore. Una decisione emessa successivamente da un giudice dello Stato membro di esecuzione, che attribuisca un diritto di affidamento provvisorio e sia considerata esecutiva ai sensi della legge di tale Stato, non è opponibile all’esecuzione di una decisione certificata, emessa anteriormente dal giudice competente dello Stato membro di origine e con la quale era stato disposto il ritorno del minore. L’esecuzione di una decisione certificata non può essere negata nello Stato membro di esecuzione adducendo un mutamento delle circostanze, sopravvenuto dopo la sua emanazione, tale per cui l’esecuzione potrebbe ledere gravemente il superiore interesse del minore. Un mutamento del genere dev’essere dedotto dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine, al quale dovrebbe essere presentata anche l’eventuale domanda di sospensione dell’esecuzione della sua decisione.
Parti: Povse
Classificazione: Uguaglianza - Art. 24 Diritti dei bambini
Testo
Segnalazioni: Efficacia della Carta
L’art 24 della Carta viene espressamente richiamato, sottolineando come uno dei diritti fondamentali del bambino sia quello di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori.