Giurisprudenza 7385/2007 (18/01/2007)
Tipo: Sentenza
Autorità: Corti nazionali: Corti supreme (Italia) - Corte di Cassazione Sezione II penale
Data: 18/01/2007
Oggetto: La Corte ha affermato che il principio del "ne bis in idem" internazionale, previsto dall'art. 54 della Convenzione applicativa dell’Accordo di Schengen, puo' operare anche nel caso in cui, sullo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto, sia intervenuta una pronuncia di archiviazione dell'Autorità giudiziaria estera (nel caso all’esame della Corte, dell’A.G. tedesca), a condizione però che il soggetto interessato adempia all'onere di dimostrare che, con tale provvedimento, e' stato compiuto un apprezzamento nel merito circa l'infondatezza della notizia di reato, con conseguente giudizio di non colpevolezza, suscettibile di passaggio in cosa giudicata .
Parti: Centonze
Lingua Originale: Italiano
Classificazione: Giustizia - Art. 50 Ne bis in idem
Testo