Giurisprudenza 254/2007 (06/07/2007)
Tipo: Sentenza
Autorità: Corti nazionali: Corti supreme (Italia) - Corte Costituzionale
Data: 06/07/2007
Oggetto: La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 102 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), nella parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete a spese dello Stato.
La Corte evidenzia come la partecipazione personale e consapevole dell’imputato al procedimento, mediante il riconoscimento del diritto in capo all’accusato straniero, che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete, rientra nella garanzia costituzionale del diritto di difesa nonché nel diritto al giusto processo, in quanto l’imputato deve poter comprendere, nella lingua da lui conosciuta, il significato degli atti e delle attività processuali, ai fini di un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa (art. 24, comma secondo, della Costituzione). Inoltre, l’art. 111 della Costituzione stabilisce che la legge assicura che «la persona accusata di un reato sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo». La Corte sottolinea come tali principi costituzionali trovano riconoscimento anche nella Cedu, che prevede fra i diritti dell’accusato quello di «farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza» (Cedu, art. 6, n. 3, lettera e).
Lingua Originale: Italiano
Classificazione: Giustizia - Art. 47 Patrocinio a spese dello stato
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