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Giurisprudenza C-16/09 (14/10/2010)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 14/10/2010

Oggetto: Secondo la Corte l’art.76 del regolamento1408/71 e l’art. 10 del regolamento 574/72CEE devono essere interpretati nel senso che un diritto, non subordinato a condizioni di assicurazione ovvero di occupazione od attività subordinata o autonoma, ad ottenere le prestazioni dovute ai sensi della legislazione di uno Stato membro nel quale un genitore risiede con i figli a favore dei quali tali prestazioni vengono concesse, non può essere parzialmente sospeso in una situazione nella quale l’ex coniuge, che è l’altro genitore dei figli di cui trattasi, avrebbe in linea di principio diritto ad ottenere le prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato nel quale egli svolge un’occupazione, ai sensi della sola legislazione nazionale di tale Stato oppure in applicazione dell’art.73 del regolamento n.1408/71, ma di fatto non percepisca tali prestazioni in quanto non ha presentato una domanda a questo scopo.

Parti: Gudrun Schwemmer

Classificazione: Solidarietà - Art. 34 Sicurezza sociale

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