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Giurisprudenza C-303/08 (22/12/2010)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 22/12/2010

Oggetto: La Corte, interpretando la decisione del Consiglio di associazione n. 1/80, istituito dall’Accordo tra la Comunità economica europea e la Turchia, ha affermato che un cittadino turco, nella sua qualità di familiare di una lavoratrice turca inserita nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro e per la sua residenza presso la consorte durante un periodo continuativo di almeno cinque anni, non perde il beneficio del diritto di rispondere a qualsiasi offerta di impiego e del diritto di avere libero accesso a qualsiasi attività dipendente qualora sopraggiunga un divorzio pronunciato in una data successiva all’acquisizione di questi diritti. Non costituisce un abuso di diritto il fatto che un cittadino turco si avvalga di un diritto legittimamente acquisito, anche qualora l’interessato, dopo aver ottenuto il beneficio relativo a tale diritto per il tramite dell’ex moglie, abbia commesso nei suoi confronti un grave reato che ha dato luogo alla sua condanna penale. È però possibile adottare un provvedimento di espulsione nei riguardi di un cittadino turco oggetto di condanne penali, ove il suo comportamento personale costituisca una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività.

Parti: Bozkurt

Classificazione: Cittadinanza - Art. 45 Libertà di soggiorno

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