Giurisprudenza C-307/09, C-308/09, C-309/09 (10/02/2011)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 10/02/2011
Oggetto: La Corte ha affermato che gli articoli 56 TFUE e 57 TFUE non ostano a che uno Stato membro subordini, durante il periodo transitorio previsto nell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea di Estonia, Repubblica Ceca, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Repubblica slovacca, il distacco di lavoratori cittadini polacchi sul suo territorio al rilascio di un permesso di lavoro. Il distacco di lavoratori è una prestazione di servizi fornita dietro retribuzione per la quale il lavoratore distaccato rimane alle dipendenze dell’impresa prestatrice, senza che alcun contratto di lavoro sia stipulato con l’impresa utilizzatrice. Esso è caratterizzato dal fatto che il trasferimento del lavoratore nello Stato membro ospitante costituisce l’oggetto stesso della prestazione di servizi effettuata dall’impresa prestatrice e che detto lavoratore svolge i suoi compiti sotto il controllo e la direzione dell’impresa utilizzatrice.
Parti: Viclopus
Classificazione: Libertà - Art. 15 Diritto di prestare servizi
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