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Giurisprudenza C-444/09, C-456/09 (22/12/2010)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 22/12/2010

Oggetto: Secondo la Corte un membro del personale temporaneo della Comunità autonoma di Galizia rientra nell’ambito di applicazione soggettivo della direttiva 1999/70/CE. L’indennità per anzianità di servizio rientra nell’ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla suddetta direttiva, in quanto costituisce una condizione di impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Ne discende che il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell’accordo quadro. Tale clausola è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato per il periodo compreso tra la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione della direttiva e la data dell’entrata in vigore della legge nazionale che recepisce tale direttiva. Inoltre al citato diritto al versamento delle indennità deve essere riconosciuto un effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione di tale direttiva.

Parti: Gaviero

Classificazione: Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione

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