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Giurisprudenza C- 497/10 PPU (22/12/2010)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 22/12/2010

Oggetto: La Corte ha affermato che la nozione di «residenza abituale», ai sensi del regolamento (CE) 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, deve essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. A tal fine, e laddove si tratti della situazione di un neonato che soggiorna con la madre solo da pochi giorni in uno Stato membro – diverso da quello della sua residenza abituale – nel quale è stato portato, devono essere presi in considerazione, da un lato, la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno nel territorio di tale Stato membro nonché del trasferimento della madre in detto Stato e, d’altro lato, tenuto conto dell’età del minore, l’origine geografica e familiare della madre nonché i rapporti familiari e sociali che madre e minore intrattengono con quello stesso Stato membro. È compito del giudice nazionale determinare la residenza abituale del minore tenendo conto di tutte le circostanze di fatto specifiche di ciascuna fattispecie. Nell’ipotesi in cui l’applicazione di questi criteri conducesse a concludere che non è possibile accertare la residenza abituale del minore, la determinazione dovrebbe essere effettuata in base al criterio del luogo «in cui si trova il minore. Le decisioni di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro recanti rigetto, ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, di una domanda di rientro immediato di un minore nell’ambito della giurisdizione di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro e vertenti sulla responsabilità genitoriale nei confronti di detto minore sono irrilevanti ai fini delle decisioni che devono essere emanate in tale altro Stato membro in merito alle azioni in materia di responsabilità genitoriale che sono state precedentemente proposte e ivi sono ancora pendenti.

Parti: Barbara Mercredi

Classificazione: Uguaglianza - Art. 24 Diritti dei bambini

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