Giurisprudenza C- 293/10 (26/05/2011)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 26/05/2011
Oggetto: La Corte ha affermato che la direttiva 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, non osta a una disposizione nazionale in forza della quale può essere stabilito che l’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria possa scegliere come proprio rappresentante in un procedimento amministrativo o giudiziario soltanto una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale, il cui studio legale abbia sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado, purché, al fine di non svuotare della sua sostanza la libertà di scelta, da parte dell’assicurato, della persona incaricata di rappresentarlo, tale limitazione riguardi soltanto l’estensione della copertura, da parte dell’assicuratore della tutela giuridica, delle spese connesse all’intervento di un rappresentante e purché l’indennizzo effettivamente erogato da detto assicuratore sia sufficiente, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.
Parti: Gebhard Stark
Classificazione: Giustizia
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