Giurisprudenza C-104/2010 (21/07/2011)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 21/07/2011
Oggetto: La Corte ha affermato che la direttiva del 97/80/CE, riguardante l’onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso, deve essere interpretata nel senso che non prevede il diritto per un candidato ad una formazione professionale, che ritenga che l’accesso alla medesima gli sia stato negato per mancato rispetto del principio di parità di trattamento, di accedere ad informazioni in possesso dell’organizzatore della formazione medesima riguardanti le qualifiche degli altri candidati alla formazione, affinché sia in grado di dimostrare gli elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta. Non può tuttavia essere escluso che tale diniego possa rischiare di compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva medesima. Spetta pertanto al giudice del rinvio verificare se tale ipotesi ricorra. Nel caso in cui un candidato invochi la direttiva 97/80, le norme del diritto dell’Unione in materia di riservatezza possono incidere su tale diritto d’accesso. Nemmeno la direttiva 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, prevede il diritto per un candidato ad una formazione professionale di accedere ad informazioni in possesso dell’organizzatore della formazione medesima riguardanti le qualifiche degli altri candidati alla formazione, nel caso ritenga di non aver avuto accesso alla formazione secondo gli stessi criteri applicati agli altri candidati e di essere stato vittima di una discriminazione fondata sul sesso.
Parti: Kelly
Classificazione: Libertà - Art. 8 Dati personali: accesso - Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione
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