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Giurisprudenza C-267/06 (06/09/2007)

Tipo: Conclusioni dell'Avvocato generale

Autorità: Autorità europee: Corte di Giustizia delle Comunità Europee

Data: 06/09/2007

Oggetto: Nel caso in esame, il giudice di rinvio ha chiesto alla Corte di chiarire se la pensione reclamata dal superstite di una coppia registrata costituita da persone dello stesso sesso che non avevano potuto contrarre matrimonio rientrasse nella nozione di “retribuzione” o in quella di “pagamento in virtù di un regime statale di sicurezza sociale”. Suggerendo alla Corte di considerarla come una retribuzione, l’Avvocato generale ha concluso che tale pensione è soggetta alla direttiva 2000/78 volta a stabilire un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Risultano pertanto vietate le discriminazioni dirette e indirette fondate sulle tendenze sessuali del lavoratore. Secondo l’Avvocato generale il diniego della pensione di reversibilità dovuto alla mancata possibilità di contrarre matrimonio configura una discriminazione indiretta fondata sulle tendenze sessuali.

Parti: Tadao Maruko c/ Versorgungsanstalt der deutschen Bülnen

Classificazione: Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione

Testo download Italiano Francese

Segnalazioni: Efficacia della Carta
L’Avvocato generale ha affermato che il diritto alla non discriminazione fondata sulle tendenze sessuali figura non solo nell’art. 14 della CEDU, ma è esplicitamente recepito nell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali.