Giurisprudenza C-212/05 (18/07/2007)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di Giustizia delle Comunità Europee
Data: 18/07/2007
Oggetto: Un cittadino di uno Stato membro che, pur mantenendo il proprio impiego in tale Stato, abbia trasferito la propria residenza in un altro Stato membro ed eserciti da allora la propria attività lavorativa in qualità di lavoratore frontaliero a tempo pieno, può essere qualificato come «lavoratore migrante» ai sensi del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori. Il diritto comunitario osta a che il coniuge di un tale lavoratore, residente in un altro Stato membro, sia escluso dal beneficio dell’assegno per l’educazione tedesco, a causa della mancata residenza o dimora abituale in Germania, qualora tale assegno costituisca un vantaggio sociale ai sensi dell’art. 7 n. 2 del regolamento n. 1612/68. Si creerebbe infatti una discriminazione indiretta ai danni di coloro che, senza risiedervi, svolgono in Germania un’attività lavorativa che supera la soglia dell’entità trascurabile.
Parti: Gertraud Hartmann c/ Freistaat Bayern
Classificazione: Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione - Solidarietà - Art. 34 Sicurezza sociale
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