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Giurisprudenza C- 396/09 (20/10/2011)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 20/10/2011

Oggetto: La Corte ha affermato che il diritto dell’Unione osta a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale egli deve attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte. La Corte ha chiarito che il centro degli interessi principali del debitore relativo alle procedure di insolvenza deve essere individuato privilegiando il luogo dell’amministrazione principale della società debitrice, determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi. Secondo il regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza, la nozione di «dipendenza» richiede la presenza di una struttura implicante un minimo di organizzazione e una certa stabilità ai fini dell’esercizio di un’attività economica. La mera presenza di singoli beni o di conti bancari non corrisponde, in linea di principio, a tale definizione.

Parti: Interedil Srl

Classificazione: Tema generale

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