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Giurisprudenza C- 384/10 (15/12/2011)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 15/12/2011

Oggetto: La Corte, interpretando la Convenzione di Roma del 1980, ha chiarito la nozione di «sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore». Essa si riferisce esclusivamente alla sede che ha proceduto all’assunzione del lavoratore e non a quella a cui egli è collegato per l’effettivo svolgimento delle sue mansioni. Il possesso della personalità giuridica non costituisce un requisito che la sede del datore di lavoro deve soddisfare. La sede di un’impresa diversa da quella che risulta formalmente come datore di lavoro, alla quale essa è collegata, può essere qualificata come «sede» ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. b), della Convenzione in parola, se elementi oggettivi consentono di stabilire l’esistenza di una situazione concreta che divergerebbe da quella che emerge dai termini del contratto, anche qualora il potere di direzione non sia stato formalmente trasferito a quest’altra impresa.

Parti: Jan Voogsgeerd

Classificazione: Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione

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