Giurisprudenza C- 348/09 (22/05/2012)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 22/05/2012
Oggetto: Secondo la Corte, i reati di cui all’articolo 83 par. 1 c. 2 TFUE costituiscono un attentato particolarmente grave a un interesse fondamentale della società, tale da rappresentare una minaccia diretta per la tranquillità e la sicurezza fisica della popolazione, e possono rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» volti a giustificare un provvedimento di allontanamento, a condizione che le modalità con le quali tali reati sono stati commessi presentino caratteristiche particolarmente gravi. La Corte ha precisato che qualsiasi provvedimento di allontanamento è subordinato alla circostanza che il comportamento rappresenti una minaccia reale e attuale per un interesse fondamentale della società o dello Stato membro ospitante, accertamento che implica, in generale, in capo all’interessato, l’esistenza di una tendenza a ripetere in futuro tale comportamento. Prima di adottare una decisione di allontanamento, lo Stato membro ospitante deve tenere conto, in particolare, della durata del soggiorno dell’interessato nel suo territorio, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione sociale e culturale in tale Stato e dell’importanza dei suoi legami con il paese d’origine.
Parti: P.I.
Classificazione: Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione
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