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Giurisprudenza C- 606/10 (14/06/2012)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 14/06/2012

Oggetto: La Corte ha affermato che il cittadino di un paese terzo che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno o sulla sua domanda d’asilo, e che lascia il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non può rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio. Interpretando la nozione di “visto di ritorno”, la Corte ha precisato che esso costituisce un’autorizzazione nazionale che può essere rilasciata al cittadino di un paese terzo che non è in possesso né di un permesso di soggiorno, né di un visto, né di un visto con validità territoriale limitata, e che gli consente di lasciare uno Stato membro per un determinato scopo e di rientrarvi successivamente. Tale visto di ritorno, rilasciato da uno Stato membro, non può limitare l’ingresso nello spazio Schengen ai soli punti del suo territorio nazionale, ma deve autorizzare il cittadino di un paese terzo ad entrare a fini di transito nel territorio degli altri Stati membri, affinché possa raggiungere lo Stato membro che gli ha rilasciato il suddetto visto.

Parti: Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE)

Classificazione: Libertà - Art. 18 Diritto di asilo - Cittadinanza - Art. 45 Libertà di soggiorno

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