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Giurisprudenza C-172/11 (28/06/2012)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 28/06/2012

Oggetto: La Corte ha affermato che gli articoli 45 TFUE e 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, ostano a clausole di contratti collettivi e individuali in base alle quali un importo di maggiorazione di trattamento, che è versato dal datore di lavoro nell’ambito di un regime di lavoro a tempo parziale per motivi di età, deve essere calcolato in modo tale che l’imposta sui redditi da lavoro dovuta nello Stato membro di occupazione sia detratta fittiziamente all’atto della determinazione della base di calcolo di tale importo di maggiorazione allorché, conformemente ad una convenzione fiscale diretta ad evitare le doppie imposizioni, i trattamenti, gli stipendi e le retribuzioni analoghi versati ai lavoratori che non risiedono nello Stato membro di occupazione sono soggetti a tassazione nello Stato membro di residenza di questi ultimi. Siffatte clausole sono nulle di diritto. L’articolo 45 TFUE nonché le disposizioni del regolamento n. 1612/68 lasciano agli Stati membri o alle parti sociali la libertà di scegliere fra le varie soluzioni volte a conseguire lo scopo contemplato rispettivamente da queste disposizioni.

Parti: Georges Erny

Classificazione: Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione - Solidarietà - Art. 28 Diritti dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle rispettive organizzazioni: organizzazione - Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione

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