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Giurisprudenza C-135/11 P (21/06/2012)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 21/06/2012

Oggetto: La Corte ha affermato che, nel momento in cui uno Stato membro ha esercitato la facoltà ad esso riconosciuta dall’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001, di chiedere che uno specifico documento da esso proveniente non sia divulgato senza il suo previo accordo, l’eventuale divulgazione di tale documento da parte di un’istituzione dell’UE necessita del previo ottenimento dell’accordo di tale Stato membro. Al contrario, tale istituzione, che non dispone dell’accordo dello Stato membro interessato, non è libera di divulgare il documento in parola. Nel caso di specie, la decisione della Commissione relativa alla domanda di accesso alla lettera del Cancelliere tedesco dipendeva dalla decisione adottata dalle autorità tedesche nel contesto del processo di adozione della decisione controversa. Tuttavia, l’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 non conferisce allo Stato membro interessato un diritto di veto generale e incondizionato che gli consenta di opporsi, in modo puramente discrezionale e senza dover motivare la propria decisione, alla divulgazione di qualsiasi documento in possesso di un’istituzione per il solo fatto che il documento di cui trattasi proviene da tale Stato membro. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che l’istituzione interpellata, in quanto autore di una decisione di rifiuto di accesso a documenti, non può accogliere l’opposizione manifestata da uno Stato membro alla divulgazione di un documento da esso proveniente qualora tale opposizione sia priva di qualunque motivazione, o qualora i motivi dedotti da tale Stato a sostegno del rifiuto di accesso al documento di cui trattasi non si riferiscano alle eccezioni indicate all’articolo 4, paragrafi 1 3, del regolamento n. 1049/2001.

Classificazione: Cittadinanza - Art. 42 Diritto di accesso ai documenti

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