Giurisprudenza C-199/11 (26/06/2012)
Tipo: Conclusioni dell'Avvocato generale
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 26/06/2012
Oggetto: L’Avvocato generale ha sostenuto che il diritto di accesso a un giudice, previsto dall’articolo 47 della Carta, non si oppone a che un giudice nazionale si pronunci su una domanda di risarcimento dei danni subiti dall’Unione Europea, nel caso in cui il comportamento anticoncorrenziale all’origine del danno sia stato constatato con una decisione della Commissione Europea. Spetta alla Corte di giustizia dell’UE pronunciarsi sulla validità degli atti dell’UE, comprese le decisioni della Commissione. Il ricorso in annullamento rappresenta uno strumento di controllo giurisdizionale che garantisce il rispetto del diritto ad un ricorso effettivo. Spetta invece alle giurisdizioni nazionali constatare e quantificare il danno subito dall’UE in ragione del comportamento anticoncorrenziale constato da una decisione della Commissione. A tale riguardo, l’Avvocato generale ha ritenuto che il diritto alla parità delle armi, previsto dall’articolo 47 della Carta, non priva la Commissione della possibilità di proporre, in rappresentanza dell’Unione Europea, una domanda di risarcimento danni dinanzi ai giudici nazionali, malgrado essa stessa abbia precedentemente istruito un procedimento per infrazione conclusosi con una decisione che è servita da fondamento a tale domanda. Nel caso di specie, l’Avvocato generale ha constatato che le informazioni raccolte dalla Commissione durante la procedura di infrazione non sono state fornite al tribunale belga adito dalla stessa.
Parti: Unione europea c. Otis NV e a.
Classificazione: Giustizia - Art. 47 Giustizia: accesso - Giustizia: effettività - Diritto a farsi consigliare, difendere e rappresentare
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