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Giurisprudenza C-83/11 (05/09/2012)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 05/09/2012

Oggetto: La Corte ha affermato che gli Stati membri non sono tenuti ad accogliere qualsiasi domanda d’ingresso o di soggiorno presentata da familiari di un cittadino dell’Unione non rientranti nella definizione di cui all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, anche qualora detti familiari dimostrino di essere a carico di tale cittadino; gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad assicurarsi che la loro legislazione contenga criteri che consentono alle suddette persone di ottenere una decisione sulla loro domanda di ingresso e di soggiorno che sia fondata su un esame approfondito della loro situazione personale e che sia motivata in caso di rifiuto; gli Stati membri hanno un ampio potere discrezionale nella scelta di tali criteri, i quali, tuttavia, devono essere conformi al significato comune del termine «agevola» nonché dei termini relativi alla dipendenza utilizzati al suddetto articolo 3, paragrafo 2, e non devono privare tale disposizione del suo effetto utile; ogni richiedente ha il diritto di far verificare da un giudice se la legislazione nazionale e la sua applicazione soddisfano tali condizioni. Per rientrare nella categoria dei familiari «a carico» di un cittadino dell’Unione, la situazione di dipendenza deve sussistere nel paese di provenienza del familiare interessato, quanto meno nel momento in cui egli chiede di raggiungere il cittadino dell’Unione di cui è a carico.

Parti: Rahman e a.

Classificazione: Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione - Libertà di soggiorno

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