Home | Chi Siamo | Ricerca avanzata | Link Versione Italiana  English version  France version

 Europeanrights.eu

Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

  Ricerca avanzata

Giurisprudenza 18390/2002; 34117/2002; 16864/2002 (18/09/2007)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 18/09/2007

Oggetto: Durata della carcerazione provvisoria. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha rilevato che, nella causa Novak, la gravità dei capi di accusa riferiti al ricorrente, imputato di essere il capo di una banda criminale organizzata, e il rischio che egli potesse sottrarsi alla giustizia o esercitare pressioni sui testimoni, avevano giustificato il suo stato di carcerazione provvisoria per due anni e sette mesi. In ordine alla complessità della vicenda e alla circostanza che le autorità investigative nonché il tribunale di prima istanza non hanno avuto rilevanti periodi di inattività – avendo, le prime, chiuso le indagini molto rapidamente e, il secondo, espletate numerose udienze – la Corte ha ritenuto che le autorità statali hanno dimostrato “particolare diligenza” nella gestione della vicenda. La Corte ha concluso quindi, all’unanimità, per la non violazione dell’Articolo 5 Punto 3 della Convenzione Europea. Tuttavia, nelle cause Owczar e Zenon Michalak, la Corte ha verificato che i motivi invocati a sostegno del mantenimento in detenzione dei ricorrenti – cioè il rischio di sottrarsi alla giustizia o di influenzare i testimoni – erano motivi sempre meno pertinenti con il passare del tempo e non potevano comunque far ritenere giustificata la detenzione dei ricorrenti per più di tre anni. Inoltre, non è stato spiegato perché la liberazione dei ricorrenti – ad essi finalmente concessa nelle attese del giudizio di appello – non era stata piuttosto valutata in corso di processo. La Corte ha quindi deciso, all’unanimità, che nelle due cause vi era stata violazione dell’Articolo 5 Punto 3 della Convenzione Europea e che l’accertamento dichiarativo di tale violazione costituisce in sé soddisfazione equitativa, idonea al sufficiente risarcimento del danno morale subito dai ricorrenti.

Parti: Novak c/ Polonia; Owczar c/ Polonia; Zenon Michalak c/ Polonia

Classificazione: Libertà - Art. 6 Libertà - Sicurezza