Giurisprudenza Cause riunite C-147/11 e C-148/11 (06/09/2012)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 06/09/2012
Oggetto: La Corte ha affermato che il regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, attribuisce alla persona che abbia effettivamente l’affidamento del figlio di un lavoratore migrante o di un ex lavoratore migrante, figlio che segua gli studi nello Stato membro ospitante, il diritto di soggiorno sul territorio dello Stato medesimo. Tale regolamento non può invece essere interpretato nel senso che conferisce tale diritto a colui che provveda effettivamente all’affidamento di un figlio di un lavoratore non subordinato. La Corte ha aggiunto che la direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, deve essere interpretata nel senso che un cittadino dell’Unione, cittadino di uno Stato membro che abbia recentemente aderito all’Unione, può avvalersi, in virtù di tale atto, del diritto di soggiorno permanente qualora abbia soggiornato nello Stato membro ospitante per un periodo ininterrotto di oltre cinque anni, di cui una parte sia stata compiuta anteriormente all’adesione del primo dei detti Stati all’Unione, sempreché il soggiorno sia stato compiuto conformemente ai requisiti indicati all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38.
Parti: Czop e Punakova
Classificazione: Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione
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