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Giurisprudenza C-363/11 (19/12/2012)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 19/12/2012

Oggetto: La Corte ha affermato che l’Elegktiko Synedrio intrattiene con il proprio commissario, che siede presso il Ministero della Cultura e del Turismo ed dal quale proviene il parere negativo oggetto della controversia dinanzi ad esso, un rapporto organico e funzionale che osta al riconoscimento della sua qualità di terzo rispetto al suddetto commissario. Pertanto, l’Elegktiko Synedrio non possiede il requisito di imparzialità. Inoltre, la competenza dell’Elegktiko Synedrio nell’ambito della quale si iscrive la domanda di pronuncia pregiudiziale è relativa al «controllo» preventivo delle spese dello Stato. Quindi, una tale decisione non si iscrive nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale. 33. Nel contesto che ha dato luogo alla domanda di pronuncia pregiudiziale, dunque, l’Elegktiko Synedrio non costituisce un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE e, di conseguenza, non è legittimato a proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte.

Parti: Epitropos tou Elegktikou Synedriou sto Ypourgeio Politismou kai Tourismou

Classificazione: Giustizia

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