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Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

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Giurisprudenza 15154/ 2003; 13732/ 2003; 1326/2004 (16/10/2007)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 16/10/2007

Oggetto: Diritto alla libertà e alla sicurezza; diritto ad un equo processo in un termine ragionevole; diritto di ognuno al rispetto della propria corrispondenza. La Corte giudica, all’unanimità, che vi è stata violazione dell’Articolo 5 Punto 3 (diritto alla libertà e alla sicurezza) in ciascuna delle cinque cause per la straordinaria, eccessiva durata della carcerazione provvisoria subita dai ricorrenti. La Corte giudica inoltre, e parimenti all’unanimità, esservi stata violazione dell’Articolo 6 Punto 1 (diritto ad un equo processo in un termine ragionevole) in tre delle cinque cause (cause Malikowski, Osinski e Szydlowski) per la durata eccessiva dei procedimenti. La Corte, infine, constata che la censura apposta al plico indirizzato dal Signor Owsik alla sua cancelleria giudiziaria non era conforme al diritto interno e pertanto la stessa Corte giudica, all’unanimità, esservi stata al riguardo violazione dell’ Articolo 8, Punto 1 (diritto al rispetto di vita privata, familiare, domicilio, corrispondenza) della Convenzione Europea. Nella causa Owsik, la domanda è stata dichiarata irricevibile per le parti eccedenti quella principale.

Parti: Malikowski c/ Polonia; Osinski c/ Polonia; Szydlowski c/ Polonia

Classificazione: Libertà - Art. 6 Libertà - Sicurezza - Art. 7 Vita privata - Giustizia - Art. 47 Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice