Giurisprudenza C-584/10 P, C-593/10 P, C-595/10 P (19/03/2013)
Tipo: Conclusioni dell'Avvocato Generale
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 19/03/2013
Oggetto: L’Avvocato generale formula alcune proposte relative al controllo giurisdizionale che dovrebbe essere esercitato sugli atti dell’UE che attuano decisioni del comitato per le sanzioni. Secondo l’Avocato generale, gli aspetti formali e procedurali dell’atto impugnato devono essere oggetto di un controllo di legittimità esterna. Il giudice dell’UE deve cioè controllare se tale atto sia stato adottato nel contesto di una procedura rispettosa dei diritti della difesa e deve verificare se all’interessato sia stata comunicata la motivazione alla base dell’iscrizione nel regolamento istitutivo di una serie di misure restrittive, se tale motivazione sia sufficiente per consentirgli di difendersi, se abbia potuto presentare le sue osservazioni alla Commissione e se questa le abbia prese in considerazione. Questi requisiti garantiscono un adeguato contemperamento tra la tutela dei diritti fondamentali e la lotta contro il terrorismo. L’Avvocato generale, invece, ritiene che il giudice dell’UE dovrebbe esercitare un controllo ristretto sulla fondatezza della motivazione, dal momento che l’opportunità dell’iscrizione compete al comitato per le sanzioni. Sulla base di queste considerazioni, l’Avvocato generale suggerisce alla Corte di accogliere l’impugnazione e di annullare la sentenza con cui il Tribunale aveva annullato il nuovo regolamento della Commissione che manteneva il congelamento dei capitali del sig. Kadi, affermando di essere tenuto a procedere a un controllo giurisdizionale completo e rigoroso della legittimità di tale atto.
Parti: Commissione, Consiglio, Regno Unito c. Kadi
Classificazione: Giustizia - Art. 47 Giustizia: accesso - Giustizia: effettività - Processo equo, pubblico - Art. 48 Diritti della difesa
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