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Giurisprudenza C-577/11 (07/03/2013)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 07/03/2013

Oggetto: La Corte ha affermato che la direttiva 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro che prevede, nell’ambito dei contratti di assicurazione malattia non legati all’attività professionale, disposizioni ai sensi delle quali il premio, la franchigia e la prestazione possono essere adeguati annualmente solo sulla base dell’indice dei prezzi al consumo, o sulla base di un indice denominato «medico», o dietro autorizzazione di un’autorità amministrativa, incaricata del controllo delle imprese di assicurazioni, adita su richiesta dell’impresa di assicurazione interessata, qualora tale autorità constati che l’applicazione della tariffa di detta impresa, nonostante gli adeguamenti tariffari calcolati in base a tali due tipi di indice, dà luogo o rischia di dar luogo a perdite. Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE non ostano ad una simile normativa, sempreché non sussistano misure meno restrittive che consentano di conseguire, alle stesse condizioni, l’obiettivo di tutela del consumatore contro aumenti notevoli e inaspettati dei premi assicurativi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Parti: DKV Belgium SA

Classificazione: Solidarietà - Art. 38 Protezione dei consumatori

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