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Giurisprudenza C-45/12 (13/06/2013)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 13/06/2013

Oggetto: La Corte ha affermato che la cittadina di uno Stato terzo, che abbia ottenuto da meno di cinque anni un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un’unione registrata, con un cittadino di un altro Stato membro (il solo ad avere lo status di lavoratore) dal quale essa ha avuto una figlia, non rientra nel campo d’applicazione del regolamento relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, se la coabitazione sia nel frattempo cessata, a meno che detta cittadina di uno Stato terzo oppure sua figlia possano essere considerate, ai sensi della legge nazionale, quali «familiari», oppure, possano essere considerate come «prevalentemente a carico» di costui. Inoltre la direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, non osta ad una normativa di uno Stato membro che impone ad una cittadina di uno Stato terzo il requisito di durata quinquennale della residenza ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, mentre invece detto Stato membro non lo impone ai propri cittadini.

Parti: Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) c. Radia Hadj Ahmed

Classificazione: Solidarietà - Art. 34 Sicurezza sociale - Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione

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