Note e Commenti (05/07/2007) - Un inadempimento odioso e persistente: la Direttiva comunitaria sulla tutela delle vittime dei reati.
Titolo: Un inadempimento odioso e persistente: la Direttiva comunitaria sulla tutela delle vittime dei reati.
Data: 05/07/2007
Oggetto: Il commento prende le mosse dal ricorso, avanzato dinanzi alla Corte di Giustizia dalla Commissione in data 26 febbraio 2007 (causa C 112/07) avente ad oggetto l’inadempimento, da parte della Repubblica Italiana, dell’obbligo di dare attuazione nell’ordinamento interno alla direttiva comunitaria n. 2004/80/CE, relativa all’indennizzo delle vittime di reati.
Nel procedere all’esame dell’infrazione lamentata, quindi, l’Autore affronta l’interesse delle istituzioni comunitarie per la tutela delle vittime di reato, risalente alla Convenzione del Consiglio d’Europa relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti (Strasburgo, 24 novembre 1983) cui hanno fatto seguito, nell’ambito dell’Unione europea, sia la Decisione-quadro n. 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento pena, nonché, in una prospettiva tipicamente “da primo Pilastro” di armonizzazione delle legislazioni – che ha lo scopo di garantire alle vittime dei reati la partecipazione informata e protetta nei procedimenti penali - la Direttiva comunitaria n. 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004.
Lingua Originale: Italiano
Classificazione: Dignità - Art. 3 Integrità fisica e psichica - Libertà - Art. 6 Libertà - Sicurezza - Uguaglianza - Art. 20 Uguaglianza - Giustizia - Art. 47 Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice
Testo
Segnalazioni: Nessuno degli atti normativi comunitari a tutela delle vittime di reato ha sinora prodotto effetti in Italia. Quanto alla Convenzione europea, distinguendosi rispetto a ben 21 altri Paesi membri del Consiglio d’Europa l’Italia non l’ha mai ratificata, con la conseguenza che nel nostro ordinamento non ha mai trovato piena applicazione il principio di base del testo pattizio, contenuto all’art. 2, par. 1: qualora nessuna riparazione possa essere interamente garantita da altre fonti, lo Stato deve contribuire a risarcire sia coloro che hanno subito gravi pregiudizi al corpo o alla salute causati direttamente da un reato violento intenzionale, sia coloro che erano a carico della persona deceduta in seguito a un tale atto. L’Autore sofferma l’attenzione sull’indifferenza delle istituzioni italiane rispetto alle iniziative comunitarie e del Consiglio d’Europa in materia di tutela delle vittime di reato