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Giurisprudenza C-221/12 (14/11/2013)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 14/11/2013

Oggetto: Secondo la Corte, un operatore economico di uno Stato membro può invocare dinanzi ai giudici di tale Stato membro la violazione dell’obbligo di trasparenza risultante dagli articoli 49 TFUE e 56 TFUE che sarebbe stata commessa in occasione della conclusione di una convenzione mediante la quale uno o più enti pubblici dello Stato membro di cui trattasi hanno attribuito ad un operatore economico dello stesso Stato membro una concessione di servizi che presenta un interesse transfrontaliero certo oppure hanno accordato ad un operatore economico il diritto esclusivo di esercitare un’attività economica che presenta siffatto interesse. Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che la volontà di non violare taluni diritti che, mediante una convenzione preesistente, enti pubblici hanno concesso ad un operatore economico relativamente all’uso di reti cablate ad essi appartenenti non può giustificare che a detta convenzione sia data un’espansione contraria al diritto dell’Unione, nella forma di attribuzione diretta di una concessione di servizi o di un diritto esclusivo di svolgere un’attività che presenta un interesse transfrontaliero certo, e ciò fosse anche al fine di far cessare una controversia insorta tra le parti interessate, per ragioni del tutto indipendenti dalla loro volontà, in merito alla portata della predetta convenzione; la Corte ha poi precisato che motivi di natura economica, come la volontà di evitare un deprezzamento di un’attività economica, non costituiscono ragioni imperative di interesse generale atte a giustificare l’attribuzione diretta di una concessione di servizi vertente su tale attività o di un diritto esclusivo di svolgere la suddetta attività che presenta un interesse transfrontaliero certo, derogando ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

Parti: Belgacom NV

Classificazione: Libertà - Art. 15 Diritto di prestare servizi - Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione

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