Giurisprudenza C-72/12 (07/11/2013)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 07/11/2013
Oggetto: La Corte ha affermato che la direttiva 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale deve essere interpretata nel senso che osta a che gli Stati membri limitino l’applicabilità delle disposizioni di trasposizione al caso in cui la legittimità di una decisione sia contestata a causa dell’omissione della valutazione ambientale, senza estenderla a quello in cui una valutazione siffatta sia stata realizzata ma sia affetta da vizi. La direttiva 2003/35 non osta invece ad una giurisprudenza nazionale che non riconosce la violazione di un diritto ai sensi di tale norma, qualora sia dimostrato che verosimilmente, alla luce delle circostanze della fattispecie, la decisione contestata non sarebbe stata diversa senza il vizio di procedura invocato dal richiedente. Ciò vale tuttavia solo a condizione che l’autorità giurisdizionale o l’organo aditi del ricorso non facciano gravare in alcun modo, al riguardo, l’onere della prova sul richiedente e che si pronuncino, tenuto conto eventualmente degli elementi di prova forniti dal committente o dalle autorità competenti, e, più in generale, dell’insieme degli elementi del fascicolo loro sottoposto, prendendo in considerazione segnatamente il grado di gravità del vizio fatto valere e verificando in particolare, a tal proposito, se esso abbia privato il pubblico interessato di una delle garanzie, al fine di consentirgli di accedere all’informazione e di essere autorizzato a partecipare al processo decisionale.
Parti: Gemeinde Altrip e altri c. Land Rheinland-Pfalz
Classificazione: Giustizia - Art. 47 Giustizia: accesso
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