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Giurisprudenza C-348/12 P (28/11/2013)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 28/11/2013

Oggetto: La Corte ricorda che, se uno dei motivi addotti dal Consiglio per l’iscrizione di una persona o entità negli elenchi è fondato e costituisce di per sé una base sufficiente per sostenere una decisione di misure restrittive, la circostanza che altri di questi motivi non lo siano non può giustificare l’annullamento di tale decisione. La Corte afferma che il Consiglio poteva ritenere che, tenuto conto del suo ruolo di centrale di acquisto della compagnia petrolifera nazionale iraniana, la Kala Naft partecipasse all’acquisizione di beni e tecnologie vietati. La Corte giudica che, alla luce dell’interpretazione data delle norme che disciplinano la materia, tale motivo era di per sé sufficiente per l’iscrizione della società negli elenchi. Di conseguenza, la Corte annulla la sentenza del Tribunale e mantiene l’iscrizione della Kala Naft negli elenchi.

Parti: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran

Classificazione: Giustizia - Art. 47 Giustizia: effettività - Art. 48 Diritti della difesa

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