Giurisprudenza C-291/05 (11/12/2007)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di Giustizia delle Comunità Europee
Data: 11/12/2007
Oggetto: La Corte di giustizia ha chiarito che il diritto di un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un lavoratore comunitario, di stabilirsi con quest’ultimo può essere invocato soltanto nello Stato membro in cui risiede questo lavoratore. (26) Quindi in caso di ritorno di un lavoratore comunitario nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, il diritto comunitario non impone alle autorità di questo Stato di riconoscere al cittadino di uno Stato terzo, familiare di detto lavoratore, un diritto di ingresso e di soggiorno per il solo fatto che, nello Stato membro ospitante in cui quest’ultimo ha esercitato un’attività subordinata, tale cittadino possedeva un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato. Ha altresì dichiarato che all’atto del rientro di un lavoratore nello Stato membro di cui è cittadino, dopo aver svolto un’attività subordinata in un altro Stato membro, un cittadino di uno Stato terzo, familiare di tale lavoratore, dispone di un diritto di soggiorno nello Stato membro di cui il lavoratore ha la cittadinanza, anche se quest’ultimo non vi svolge un’attività economica reale ed effettiva. Il fatto che un cittadino di uno Stato terzo familiare di un lavoratore comunitario, prima di soggiornare nello Stato membro in cui quest’ultimo ha svolto un’attività subordinata, non disponesse di un diritto di soggiorno basato sul diritto nazionale nello Stato membro di cui detto lavoratore ha la cittadinanza è ininfluente ai fini della valutazione del diritto di tale cittadino di soggiornare in quest’ultimo Stato.
Parti: Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie e R.N.G. Eind
Classificazione: Solidarietà - Art. 33 Protezione della famiglia - Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione - Libertà di soggiorno
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