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Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

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Giurisprudenza C-293/12, C-594/12 (12/12/2013)

Tipo: onclusioni dell'Avvocato Generale

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 12/12/2013

Oggetto: L’Avvocato generale ritiene che la direttiva 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione, non sia compatibile nel suo complesso con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, in quanto le limitazioni all’esercizio dei diritti fondamentali che essa comporta, per effetto dell’obbligo di conservazione dei dati da essa imposto, non sono accompagnate dai principi irrinunciabili destinati a disciplinare le garanzie necessarie ad inquadrare l’accesso ai suddetti dati e il loro uso. L’Avvocato generale ritiene inoltre che l’articolo 6 della suddetta direttiva sia incompatibile con gli articoli 7 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in quanto impone agli Stati membri di garantire che i dati di cui al suo articolo 5 siano conservati per un periodo la cui durata massima è fissata in due anni.

Parti: Digital Rights Ireland Ltd e Kärntner Landesregierung

Classificazione: Libertà - Art. 7 Vita privata - Art. 8 Dati personali: trattamento Leale - Dati personali: consenso - Dati personali: accesso - Dati personali: rettifica - Dati personali: autorità indipendente - Disposizioni generali - Art. 52 Portata dei diritti garantiti

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