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Giurisprudenza Cause riunite C-29/13, C-30/13 (13/03/2014)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 13/03/2014

Oggetto: La Corte ha affermato che alla luce dei principi generali relativi al rispetto dei diritti della difesa e dell’autorità di cosa giudicata, il regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, non osta ad una normativa nazionale che preveda due distinti mezzi di ricorso per contestare le decisioni delle autorità doganali, in quanto tale normativa non pregiudica né il principio di equivalenza né il principio di effettività. La Corte ha poi affermato che il regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, deve essere interpretato nel senso che una decisione adottata in base a suddetta norma deve essere considerata definitiva e può costituire oggetto di un ricorso diretto dinanzi ad un’autorità giudiziaria indipendente, anche qualora sia stata adottata in violazione del diritto dell’interessato di essere sentito e di sollevare obiezioni. In caso di violazione del diritto dell’interessato di essere sentito e di sollevare obiezioni, spetta al giudice nazionale determinare, tenuto conto delle circostanze particolari del caso di specie sottopostogli e alla luce dei principi di equivalenza e di effettività, se, qualora la decisione adottata in violazione del principio relativo al rispetto dei diritti della difesa debba essere annullata per tale motivo, esso sia tenuto a pronunciarsi sul ricorso proposto contro tale decisione o possa considerare un rinvio della controversia all’autorità amministrativa competente.

Parti: Global Trans Lodzhistik OOD

Classificazione: Giustizia - Art. 47 Giustizia: effettività - Art. 48 Diritti della difesa

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