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Giurisprudenza 788/2006 (17/01/2006)

Tipo: Sentenza

Autorità: Corti nazionali: Corti supreme (Italia) - Corte di Cassazione - Sezione I civile

Data: 17/01/2006

Oggetto: La legislazione italiana che impone limitazioni al diritto di voto dei condannati a pene detentive che comportano la interdizione perpetua dai pubblici uffici non è in contrasto con l'articolo 3 del protocollo addizionale alla C.E.D.U. come interpretato dalla Corte di Strasburgo con la sentenza 30 marzo 2004 nella causa Hirst contro Regno Unito. Nella legislazione italiana si prevede infatti la privazione del diritto di voto solo per i condannati a reati che abbiano comportato in concreto l'applicazione di una pena detentiva superiore a tre anni, si prevede la temporaneità della privazione per le condanne sino a cinque anni di reclusione e si consente, per le condanne a partire dai cinque anni di reclusione, di ottenere, attraverso la riabilitazione, la estinzione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Parti: Scoppola contro Commissione Elettorale Circondariale di Roma e Ministero dell'Interno

Lingua Originale: Italiano

Classificazione: Art. 49 Proporzionalità delle pene

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