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Giurisprudenza C-314/13 (12/06/2014)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 12/06/2014

Oggetto: La Corte, interpretando regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia, ha affermato che, quando l’autorità nazionale competente si pronuncia su una domanda di deroga presentata ai fini di proporre un ricorso per contestare la legalità di misure restrittive inflitte dall’Unione europea, essa non dispone di un potere discrezionale assoluto, ma deve esercitare le sue competenze nel rispetto dei diritti sanciti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del carattere indispensabile della rappresentanza da parte di un avvocato per proporre un siffatto ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. La Corte ha aggiunto che quando un congelamento di fondi e di risorse economiche è fondato su predetto regolamento, una deroga del congelamento dei fondi e delle risorse economiche nella prospettiva di retribuire servizi legali deve essere valutata in conformità al regolamento, che non contiene alcuna allusione all’origine dei fondi e alla loro eventuale acquisizione illegale.

Parti: Užsienio reikalų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Classificazione: Giustizia - Art. 47 Giustizia: effettività - Art. 48 Diritti della difesa

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