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Giurisprudenza C-359/12 (15/05/2014)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 15/05/2014

Oggetto: Secondo la Corte, se le informazioni richieste ai sensi del il regolamento (CE) n. 809/2004, pur ignote al momento della pubblicazione del prospetto di base, sono note al momento della pubblicazione di un supplemento a tale prospetto, esse devono essere incluse in tale supplemento. La Corte ha poi aggiunto che il requisito, ai sensi del quale il prospetto deve essere facilmente accessibile sul sito Internet in cui è messo a disposizione del pubblico, non è soddisfatto qualora sussista un obbligo di registrazione su tale sito Internet, accompagnato da una clausola di esclusione della responsabilità e dall’obbligo di comunicare un indirizzo di posta elettronica, o qualora tale accesso elettronico sia a pagamento, o ancora quando la consultazione gratuita di elementi del prospetto sia limitata a due documenti al mese. La Corte ha infine affermato che il prospetto di base deve poi essere messo a disposizione del pubblico sia nella sede legale dell’emittente sia presso gli uffici degli intermediari finanziari.

Parti: Michael Timmel

Classificazione: Solidarietà - Art. 38 Protezione dei consumatori

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