Giurisprudenza C-575/12 (04/09/2014)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 04/09/2014
Oggetto: La Corte ha affermato che il regolamento (CE) n. 810/2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, deve essere interpretato nel senso che l’annullamento, da parte di un’autorità di un paese terzo, di un documento di viaggio non comporta, ipso iure, l’invalidità di un visto uniforme apposto su tale documento. La Corte, inoltre, interpretando il regolamento (CE) n. 562/2006, che istituisce il Codice frontiere Schengen, ha affermato che esso non subordina l’ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido. Quest’ultimo regolamento osta invece a una normativa nazionale che subordina l’ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio dello Stato membro interessato alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido.
Parti: Air Baltic Corporation
Classificazione: Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione
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