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Giurisprudenza 11369/2003 (04/12/2007)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 04/12/2007

Oggetto: Libertà di espressione e d’informazione. La società ricorrente, “Ozgur Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayin Yapuim Ve Tanitim A.S.” è una società radiofonica e di telediffusione che emetteva in Istanbul (Turchia). La causa riguarda in particolare la sospensione per un anno del diritto di diffusione, motivata dalla messa in onda di un inno contestato. Il Consiglio superiore per la radio e la televisione (Radyo ve Televizyon Ust Kurulu, il “RTUK) aveva ritenuto in effetti che le parole di tale inno costituivano attentato al principio fissato dall’Articolo 4 lettera g) della Legge n. 3984, secondo cui è vietata ogni diffusione di contenuti atti ad incitare la popolazione alla violenza, al terrorismo e alla discriminazione razziale, nonché tali da suscitare sentimenti di odio all’interno della popolazione medesima. La Corte conclude all’unanimità per la violazione dell’Articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dichiara, sempre all’unanimità, non doversi procedere all’esame separato del motivo di ricorso vertente sull’Articolo 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione medesima.

Parti: Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş. c/ Turchia

Classificazione: Libertà - Art. 11 Libertà di espressione