Giurisprudenza C-101/13 (02/10/2014)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 02/10/2014
Oggetto: La Corte, interpretando l’allegato al regolamento (CE) n. 2252/2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, alla luce dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, ha affermato che esso richiede che la pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina dei passaporti rilasciati dagli Stati membri soddisfi tutti i requisiti obbligatori previsti dal documento 9303, prima parte, dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO). Ha poi aggiunto che, qualora la normativa di uno Stato membro preveda che il nome di una persona sia formato dai relativi nomi e cognome, se tale Stato sceglie tuttavia di far figurare il cognome alla nascita del titolare del passaporto nelle caselle 06 e/o 07 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto, esso deve indicare con chiarezza, nella designazione di tali caselle, che vi è riportato il cognome alla nascita.
Parti: U c. Stadt Karlsruhe
Classificazione: Libertà - Art. 8 Dati personali: trattamento Leale - Dati personali: consenso - Dati personali: accesso - Dati personali: rettifica - Dati personali: autorità indipendente
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