Giurisprudenza 58822/00; 59643/00 (07/12/2007)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani
Data: 07/12/2007
Oggetto: Rispetto della vita privata e della vita familiare.
In queste due cause la Corte, all’unanimità, conclude che le rispettive controversie all’origine dei ricorsi sono state risolte e di conseguenza decide di cancellarle dal ruolo.
Nelle suddette due cause, le ricorrenti – che si erano stabilite in Lettonia da molti anni o addirittura da molti decenni, si ritrovarono prive di nazionalità a seguito del dissolvimento dell’Unione Sovietica. Le autorità lettoni rifiutarono la regolarizzazione della loro presenza su quel territorio e decretarono l’espulsione a loro rispettivo carico, con evidente violazione – secondo le ricorrenti – del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Dopo la dichiarazione di ammissibilità dei due ricorsi pronunciata dalla Corte Europea dei Diritti Umani , le autorità lettoni in febbraio 2005 proposero alle ricorrenti di regolarizzare la rispettiva situazione tramite il rilascio di permesso di soggiorno permanente e le invitarono a depositare i documenti necessari a tal fine. Risulta dai fascicoli però, che alla data della sentenza le ricorrenti non hanno consegnato la documentazione richiesta dalle suddette autorità.
La Corte constata che “allo stato attuale delle cose” le ricorrenti non si trovano – sia l’una, sia l’altra – di fronte al rischio di espulsione reale ed imminente, poiché l’ esecuzione degli antichi decreti di espulsione non è più possibile. La Corte d’altronde rileva che le interessate hanno entrambe ricevuto dall’amministrazione lettone la proposta di regolarizzare la loro cittadinanza e nel 2005 hanno ricevuto per posta la notifica esplicativa degli adempimenti da assolvere. Una volti assolti tali adempimenti, le interessate potranno vivere in Lettonia a pieno titolo ed in modo permanente, nonché condurre una normale vita sociale e (soprattutto) mantenere naturali relazioni con i rispettivi figli.
La Corte constata che, malgrado il formale invito loro indirizzato dalla Direzione amministrativa lettone, le ricorrenti non hanno ancora osservato le indicazioni dalla stessa fornite. A tutt’oggi le interessate non hanno tentato, nemmeno minimamente, di contattare la suddetta amministrazione e di cercare soluzioni allorché si sono trovate in difficoltà.
Sulla base di tali situazioni, la Corte constata che le circostanze di fatto denunciate delle ricorrenti sono venute meno. D’altronde, la Corte ritiene che la regolarizzazione amministrativa proposta dalle autorità lettoni alle ricorrenti costituisce una riparazione adeguata e sufficiente del danno da esse denunciato con riferimento all’Articolo 8 della Convenzione Europea.
Di conseguenza, la Corte ritiene che le vertenze all’origine delle presenti cause possono essere considerate “risolte” ai sensi dell’Articolo 37 § 1, b) della Convenzione Europea. Per converso, non sussistendo alcuna altra ragione rilevante ai fini del rispetto di diritti umani garantiti dalla Convenzione Europea e che esiga di proseguire nell’esame dei ricorsi, la Corte decide la loro cancellazione dal ruolo.
Parti: Chevanova c/ Lettonia; Kaftaïlova c/ Lettonia
Classificazione: Libertà - Art. 7 Vita privata